CEDAW

Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne.

La Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) è il più importante strumento internazionale giuridicamente vincolante in materia di diritti delle donne. Essa definisce “discriminazione contro le donne”: “ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia l’effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio da parte delle donne, independentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo”.
La Convenzione indica moltissime misure per eliminare la discriminazione: dal diritto al lavoro ai diritti nel lavoro (art.11); dai diritti relativi alla salute e alla pianificazione familiare (art.12) all’eguaglianza di fronte alla legge (art. 15), nella famiglia e nel matrimonio (art.16), nell’educazione e nell’istruzione (artt. 5 e10), nella partecipazione alla vita politica (artt. 7 e 8), nello sport, nell’accesso al credito (art.13), nella concessione o perdita della nazionalità (art. 9).
Gli stati che ratificano la Convenzione CEDAW si impegnano non solo ad adeguare ad essa la loro legislazione, ma a eliminare ogni discriminazione praticata da “persone, enti e organizzazioni di ogni tipo”, nonché a prendere ogni misura adeguata per modificare costumi e pratiche consuetudinarie discriminatorie.

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